Obblighi del concedente

Art. 2166 del Codice Civile


Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Struttura gerarchica per l'articolo 2166 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione III - Della colonia parziaria
  6. Art. 2166
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