Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Art. 2178 del Codice Civile


Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Struttura gerarchica per l'articolo 2178 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione IV - Della soccida
  6. § 2 - Della soccida semplice
  7. Art. 2178
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