Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Art. 2184 del Codice Civile


Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2184 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione IV - Della soccida
  6. § 3 - Della soccida parziaria
  7. Art. 2184
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