Prova della proprietà dei beni

Art. 219 del Codice Civile


((Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).

Struttura gerarchica per l'articolo 219 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione V - Del regime di separazione dei beni
  6. Art. 219
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