Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Art. 22 del Codice Civile


Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Struttura gerarchica per l'articolo 22 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
  5. Art. 22
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