ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Art. 2221 del Codice Civile


((303)) ((311))

AGGIORNAMENTO (303)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

AGGIORNAMENTO (311)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Struttura gerarchica per l'articolo 2221 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
  5. Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
  6. § 3 - Dell’insolvenza
  7. Art. 2221
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