Corrispettivo

Art. 2225 del Codice Civile


Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Struttura gerarchica per l'articolo 2225 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 2225
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