Recesso unilaterale dal contratto

Art. 2227 del Codice Civile


Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Struttura gerarchica per l'articolo 2227 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 2227
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