Mancanza d'iscrizione

Art. 2231 del Codice Civile


Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2231 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo II - Delle professioni intellettuali
  5. Art. 2231
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