Esecuzione dell'opera

Art. 2232 del Codice Civile


Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2232 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo II - Delle professioni intellettuali
  5. Art. 2232
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