Spese e acconti

Art. 2234 del Codice Civile


Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Struttura gerarchica per l'articolo 2234 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo II - Delle professioni intellettuali
  5. Art. 2234
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