Divieto di nuove operazioni

Art. 2279 del Codice Civile


I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2279 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo II - Della società semplice
  5. Sezione IV - Dello scioglimento della società
  6. Art. 2279
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