Ripartizione di beni in natura

Art. 2283 del Codice Civile


Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Struttura gerarchica per l'articolo 2283 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo II - Della società semplice
  5. Sezione IV - Dello scioglimento della società
  6. Art. 2283
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