Incapace

Art. 2294 del Codice Civile


La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.

Struttura gerarchica per l'articolo 2294 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo III - Della società in nome collettivo
  5. Art. 2294
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