Atto costitutivo

Art. 2295 del Codice Civile


L'atto costitutivo della società deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l'oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

Struttura gerarchica per l'articolo 2295 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo III - Della società in nome collettivo
  5. Art. 2295
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