Creditore particolare del socio

Art. 2305 del Codice Civile


Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Struttura gerarchica per l'articolo 2305 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo III - Della società in nome collettivo
  5. Art. 2305
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