Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Art. 2324 del Codice Civile


Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2324 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo IV - Della società in accomandita semplice
  5. Art. 2324
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