Ammontare minimo del capitale

Art. 2327 del Codice Civile


La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.

AGGIORNAMENTO (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Struttura gerarchica per l'articolo 2327 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2327
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