Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Art. 2336 del Codice Civile


((Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2336 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione
  6. Art. 2336
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