Atto di nascita e possesso di stato

Art. 236 del Codice Civile


La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...)).

Struttura gerarchica per l'articolo 236 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo II - Delle prove della filiazione
  5. Art. 236
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