Cessazione degli amministratori

Art. 2385 del Codice Civile


((L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2385 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo
  6. § 2 - Degli amministratori
  7. Art. 2385
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio