Azione individuale del socio e del terzo

Art. 2395 del Codice Civile


((Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2395 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo
  6. § 2 - Degli amministratori
  7. Art. 2395
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