Azione individuale degli obbligazionisti

Art. 2419 del Codice Civile


((Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2419 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione VII - Delle obbligazioni
  6. Art. 2419
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