Sorteggio delle obbligazioni

Art. 2420 del Codice Civile


((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))

Struttura gerarchica per l'articolo 2420 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione VII - Delle obbligazioni
  6. Art. 2420
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