Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

Art. 2447-quater del Codice Civile


((La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. ))

Struttura gerarchica per l'articolo 2447-quater del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
  6. Art. 2447-quater
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