Modificazioni dell'atto costitutivo

Art. 2460 del Codice Civile


((Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2460 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo VI - Della società in accomandita per azioni
  5. Art. 2460
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