Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio

Art. 248 del Codice Civile


Imprescrittibilità.))

((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))

Struttura gerarchica per l'articolo 248 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
  5. Art. 248
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