Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio

Art. 249 del Codice Civile


Imprescrittibilità))

((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))

Struttura gerarchica per l'articolo 249 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
  5. Art. 249
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