Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Art. 2536 del Codice Civile


((Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. )).

Struttura gerarchica per l'articolo 2536 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
  4. Capo I - Delle società cooperative
  5. Sezione III - Delle quote e delle azioni
  6. Art. 2536
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