Rappresentanza nell'assemblea

Art. 2539 del Codice Civile


Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. ((228))

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

AGGIORNAMENTO (228)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20".

Struttura gerarchica per l'articolo 2539 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
  4. Capo I - Delle società cooperative
  5. Sezione IV - Degli organi sociali
  6. Art. 2539
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