Riserve indivisibili

Art. 2545-ter del Codice Civile


((Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2545-ter del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
  4. Capo I - Delle società cooperative
  5. Sezione IV - Degli organi sociali
  6. Art. 2545-ter
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