Pluralità di associazioni

Art. 2550 del Codice Civile


Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Struttura gerarchica per l'articolo 2550 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VII - Dell’associazione in partecipazione
  4. Art. 2550
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