Diritto di esclusività

Art. 2569 del Codice Civile


((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato)).

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.

Struttura gerarchica per l'articolo 2569 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VIII - Dell’azienda
  4. Capo III - Del marchio
  5. Art. 2569
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio