Contenuto del diritto

Art. 2577 del Codice Civile


L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2577 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
  4. Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche
  5. Art. 2577
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