Diritto di esclusività

Art. 2584 del Codice Civile


Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Struttura gerarchica per l'articolo 2584 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
  4. Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
  5. Art. 2584
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio