Brevetto dipendente da brevetto altrui

Art. 2587 del Codice Civile


Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 2587 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
  4. Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
  5. Art. 2587
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio