Trasferibilità

Art. 2589 del Codice Civile


I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Struttura gerarchica per l'articolo 2589 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
  4. Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
  5. Art. 2589
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