Situazione patrimoniale

Art. 2615-bis del Codice Civile


((Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2615-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
  4. Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
  5. Sezione II - Dei consorzi con attività esterna
  6. Art. 2615-bis
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