Responsabilità verso i terzi

Art. 2615 del Codice Civile


((Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile)).

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Struttura gerarchica per l'articolo 2615 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
  4. Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
  5. Sezione II - Dei consorzi con attività esterna
  6. Art. 2615
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