Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Art. 2617 del Codice Civile


Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 2617 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
  4. Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
  5. Sezione III - Dei consorzi obbligatori
  6. Art. 2617
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