Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 del Codice Civile


((Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2627 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati
  4. Capo II - Degli illeciti commessi dagli amministratori
  5. Art. 2627
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