Confisca

Art. 2641 del Codice Civile


((In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2641 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati
  4. Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
  5. Art. 2641
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