Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Art. 2663 del Codice Civile


La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Struttura gerarchica per l'articolo 2663 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
  5. Art. 2663
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