Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Art. 2674-bis del Codice Civile


((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria)).

Struttura gerarchica per l'articolo 2674-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
  5. Art. 2674-bis
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