ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22

Art. 2675 del Codice Civile


Struttura gerarchica per l'articolo 2675 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
  5. Art. 2675
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