Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

Art. 2677 del Codice Civile


((Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico)).

Struttura gerarchica per l'articolo 2677 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
  5. Art. 2677
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