Altri registri da tenersi dal conservatore

Art. 2679 del Codice Civile


((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)).

Struttura gerarchica per l'articolo 2679 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
  5. Art. 2679
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