Provvedimenti in pendenza del giudizio

Art. 268 del Codice Civile


Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Struttura gerarchica per l'articolo 268 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
  5. Art. 268
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