Sentenze

Art. 2686 del Codice Civile


Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2686 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
  5. Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
  6. Art. 2686
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