Continuità delle trascrizioni

Art. 2688 del Codice Civile


Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

Struttura gerarchica per l'articolo 2688 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
  5. Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
  6. Art. 2688
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